L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (1). Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale (1/att). (Giurisprudenza) |
SOMMARIO TITOLO I Piano generale delle aree regionali protette Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Regimi di tutela delle aree protette Art. 2 - Individuazione delle aree protette Art. 3 - Strumenti di programmazione economico-finanziaria Art. 4 - Difesa dei boschi Art. 5 - Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche Capo II - Strumenti organizzativi e promozionali Art. 6 - Comitato tecnico regionale Art. 7 - Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale Art. 8 - Comitati di proposta Art. 9 - Valorizzazione ambientale e promozione culturale Art. 10 - Formazione professionale e istruzione TITOLO II Regime delle aree regionali protette Capo I - Regime delle riserve naturali Art. 11 - Classificazione delle riserve naturali Art. 12 - Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali Art. 13 - Gestione delle riserve naturali Art. 14 - Piano della riserva naturale Art. 15 - Norme di salvaguardia Capo II - Regime dei parchi regionali (1/a) Art. 16 - Classificazione dei parchi regionali Art. 16-bis - Istituzione dei parchi regionali Art. 16-ter - Individuazione dei parchi naturali Art. 17 - Strumenti di pianificazione del Parco regionale Art. 18 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale Art. 19 - Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali Art. 20 - Piani di settore e regolamenti d'uso dei parchi regionali Art. 21 - Compiti dell'ente gestore Art. 22 - Consorzi per la gestione dei parchi regionali Art. 23 - Coordinamento fra parchi contigui Capo III - Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale Art. 24 - Monumenti naturali Art. 25 - Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale TITOLO III Sanzioni amministrative Art. 26 - Vigilanza Art. 27 - Sanzioni amministrative Art. 28 - Danno ambientale con possibilità di ripristino Art. 29 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino Art. 30 - Danno ambientale di minima entità Art. 31 - Competenza per l'irrogazione delle sanzioni TITOLO IV Altre disposizioni e norme finanziarie Art. 32 - Segnaletica Art. 33 - Interventi sostitutivi Art. 34 - Parchi locali di interesse sovracomunale Art. 35 - Norme per la Provincia di Sondrio Art. 36 - Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 Art. 37 - Biotopi e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33 Art. 38 - Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti Art. 38-bis - Disposizioni transitorie sui parchi di cintura metropolitana Art. 39 - Termini per l'istituzione dei parchi naturali Art. 40 - Procedure di spesa Art. 41 - Norma finanziaria Art. 41-bis - Contributo annuale Art. 42 - Abrogazione di norme Art. 43 - Norma di raccordo Art. 44 - Clausola d'urgenza ALLEGATO A TITOLO I Piano generale delle aree regionali protette Capo I Disposizioni generali (Giurisprudenza) Art. 1 Regimi di tutela delle aree protette. 1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela: a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge; b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti; c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi; d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità; e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione. 2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale comprese nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela. 3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge (2). Art. 2 Individuazione delle aree protette. 1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche. Art. 3 Strumenti di programmazione economico-finanziaria. 1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientalee e naturale e di incentivarele iniziative dei Comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque. 2. Gli interventi finanziari della Regione nei settori di cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del Programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34. 3. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e all'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge. 4. Nell'aggiornamento annuale del rapporto sullo stato d'attuazione del Programmna regionale di sviluppo previsto dall'art. 9 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la Giunta regionale dà conto al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo. Art. 4 Difesa dei boschi. (Giurisprudenza) 1. In tutte le aree protette ai sensi della presente legge: - i boschi sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, fatte salve disposizioni più restrittive previste dagli atti che istituiscono i singoli regimi di tutela o dai relativi atti di pianificazione; - i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, possono comprendere anche le aree di proprietà privata con accollo alla Regione della relativa spesa, nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio regionale; la Regione mette a disposizione le strutture tecniche dell'Azienda regionale delle foreste per la redazione di detti piani; - i contributi di cui all'art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, nell'ambito dello stanziamento di bilancio, sono estesi a tutti i terreni compresi nelle aree medesime, quando si tratti di ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati, di rimboschimento con specie arboree tipiche locali, di conversione dei cedui in boschi ad alto fusto, di ripuliture dalle specie infestanti o diradamento, salvo nel caso di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento. 2. Nelle aree protette ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelle comprese nell'ambito dei parchi già istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, compete, in relazione al tipo di area protetta ai sensi del precedente art. 1, rispettivamente agli enti gestori dei parchi, agli enti gestori delle riserve, agli enti di cui al successivo art. 24, ovvero alla Giunta regionale. Art. 5 Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche. 1. I piani dei parchi e delle riserve prevedono l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione. 2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività. Capo II Strumenti organizzativi e promozionali Art. 6 Comitato tecnico regionale. 1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale, nominato con deliberazione della Giunta regionale, la Commissione consiliare competente e composto da: - l'assessore regionale all'ambiente ed ecologia, o suo delegato, che lo presiede; - dodici esperti di elevata qualificazione in materia ambientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche più rappresentative e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative, venatorie e piscatorie più rappresentative. 2. Alle sedute partecipa un funzionario della Giunta regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste, commercio e turismo, coordinamento per il territorio, industria e artigianato, cultura e informazione, designato dall'assessore rispettivamente preposto, nonché un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e uno dell'Azienda regionale delle foreste. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario assegnato al "Servizio tutela ambiente naturale e parchi" della Giunta regionale. 4. Compete al Comitato: - proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l'aggiornamento del piano generale di cui al precedente art. 1; - studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle aree protette; - individuare le componenti naturalistiche da tutelare; - proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale; - coordinare l'attività delle Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale di cui al successivo art. 7; - esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di competenza della Giunta regionale previsti dalla presente legge. 5. Il Comitato è rinnovato ogni qual volta venga rinnovato il Consiglio regionale. 6. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. 7. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63. Art. 7 Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale. 1. In ogni Provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la Commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della Provincia e del consorzio e composta da: - il Presidente della Provincia o del consorzio o suo delegato; - un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella Provincia e nel consorzio; - un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; - dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative. 2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante della Provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato. 3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla Provincia o dal consorzio competente. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. 5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell'assemblea del consorzio intercomunale. 6. Spetta in particolare alle Commissioni provinciali e consorziali: - promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25; - esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali; - esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali. 7. Per le zone appartenenti al territorio di più Province o consorzi intercomunali, le Commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale. Art. 8 Comitati di proposta. 1. Per ciascuna delle aree protette di cui all'allegato A, nelle quali è prevista l'istituzione di un Parco regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del Parco, un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa (2/a). 2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esperti e restano in carica fino all'entrata in vigore della relativa legge istitutiva. 3. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa l'esatta individuazione delle aree su cui costituire il Parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del Parco stesso, e può proporre alla Giunta regionale l'imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché l'istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a Parco, in attesa dell'istituzione di quest'ultimo. 4. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63. Art. 9 Valorizzazione ambientale e promozione culturale. 1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione, in particolare promuove studi per: a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale; b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale; c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione; d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela. 2. La Giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali. 3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative: a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale; b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici; c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate; d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero. Art. 10 Formazione professionale e istruzione. 1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all'art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali. 2. La Giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con Università, Istituti superiori statali e non statali, l'Azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati. 3. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi. 4. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente. TITOLO II Regime delle aree regionali protette Capo I Regime delle riserve naturali Art. 11 Classificazione delle riserve naturali. 1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve; b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve; c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14. 2. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma. 3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela. 4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane, purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area (2/b). Art. 12 Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali. 1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale; tal fine la Giunta regionale, delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi (3). 2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale. 3. La deliberazione istitutiva stabilisce: a) la delimitazione definitiva della riserva e dell'eventuale area di rispetto; b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11; c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13; d) le modalità e i termini per l'elaborazione e l'approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14; e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati (3/a); f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva. Art. 13 Gestione delle riserve naturali. 1. La gestione delle riserve è affidata alla Provincia o alla comunità montana o ai Comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti. 2. Il soggetto gestore della riserva: a) elabora il piano ed approva i programmi di cui al successivo art. 14; b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino; c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici; d) promuove l'acquisizione delle aree previste dal piano; e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32; f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo art. 26; g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva. 3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione, sentiti gli enti locali interessati, alla Azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettere a), b), c), d), e), la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale. 4. Le riserve individuate all'interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall'ente gestore del Parco (3/b). 5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio" (3/c). 6. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale. 7. La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere di interesse statale dall'art. 81, terzo e quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Art. 14 Piano della riserva naturale. 1. Per ciascuna riserva naturale, è formato un piano, da approvarsi dalla Giunta regionale, il quale: a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente; b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza; c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti in compatibili con le finalità istitutive della riserva; d) regolamenta le attività antropiche consentite; e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva. 2. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso alla Commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo. 3. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta regionale. 4. Ai fini dell'elaborazione della proposta di piano e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima. Art. 15 Norme di salvaguardia. 1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai Comuni interessati, fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni (4). 2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti: a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni; b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere; c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti; d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole; e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti; f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo; g) d'impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo; h) di raccolta o asportazione della flora spontanea; i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.); l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali; n) di attività venatoria; o) di attività piscatoria; p) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva. Capo II Regime dei parchi regionali (5) Art. 16 Classificazione dei parchi regionali. 1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie: a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della Regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume; b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali; c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa; d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva; e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-culturali (6). Art. 16-bis Istituzione dei parchi regionali. 1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei Comuni, delle comunità montane e delle Province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge n. 394/1991, con legge regionale che stabilisce: a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia; b) l'ente cui è affidata la gestione; c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del Parco; d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale; e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del Parco. 2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i Comuni interessati, alle comunità montane, alle Province o ai consorzi fra i Comuni, comunità montane e Province; può eventualmente essere affidata ad un ente dipendente della Regione, costituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantita un'adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati. 3. Ove l'ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del Parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del Parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del Parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale (7). Art. 16-ter Individuazione dei parchi naturali. 1. Con la legge regionale di cui al successivo art. 19, sono individuati all'interno dei confini dei parchi regionali, comunque classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), corrispondenti alle aree agroforestali o incolte del Parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali. 2. Il piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 17 disciplina le aree a Parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22 della legge n. 394 del 1991 (8). Art. 17 (9) Strumenti di pianificazione del Parco regionale. (Giurisprudenza) 1. Per ogni Parco viene formato un piano territoriale di coordinamento, avente natura ed effetti di piano territoriale regionale, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, e un piano di gestione. 2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all'intero territorio dei Comuni interessati; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi - per i suddetti problemi - in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del Parco. 3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva per il conseguimento delle finalità ivi previste. 4. Il piano territoriale di coordinamento definisce: a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela - ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali -, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio; c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco, nonché degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5; d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a Parco naturale identificate ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio"; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l'attività venatoria è disciplinata dalla L.R. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del Parco, previo parere dell'ente gestore del Parco; le aree a Parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della L.R. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell'ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-sivo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34 della L.R. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico- venatorie presenti sul territorio (9/a); e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel Parco, incompatibili con l'assetto ambientale. 5. Il piano territoriale del Parco contiene in particolare le indicazioni di cui all'art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51. 6. L'Ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali. 7. Il piano di gestione definisce fra l'altro: a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 3, primo comma; b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del Parco; c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi; d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32. Art. 18 Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale. (Giurisprudenza) 1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del Parco, e demandano al piano territoriale del Parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17 (10). 2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle Comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il Parco. (10/a) 3. Il piano del Parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici. 4. Le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. 5. I Comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del Parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel Parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i Comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al Parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del Parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17. 6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi del precedente art. 16, primo comma, lett. d); dalla stessa data, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione sul BURL, dell'avviso di ricevimento da parte della Giunta regionale della proposta di piano, è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni del piano medesimo e delle eventuali modifiche deliberate, in sede di verifica del piano, da parte della Giunta regionale, ai sensi del successivo art. 19, secondo comma; tale termine è di tre anni con riguardo al Parco agricolo sud Milano (11). 6-bis. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, l'avviso deve essere pubblicato sul BURL immediatamente successivo alla data di ricevimento (12). 6-ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su conforme parere dell'ente gestore del Parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del Parco, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili (12/a). Art. 19 (13) Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali. (Giurisprudenza) 1. Il piano territoriale del Parco è approvato con legge regionale, su proposta dell'ente gestore. 2. La proposta di piano territoriale è: - pubblicata negli albi dei Comuni e delle Province interessate per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati; di tale pubblicazione deve essere dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione; - soggetta ad osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse nei successivi trenta giorni; - trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle osservazioni presentate ed alle controdeduzioni dell'ente proponente, entro gli ulteriori trenta giorni; - verificata, in relazione alla coerenza con gli indirizzi di politica ambientale della Regione dalla Giunta regionale, la quale delibera le modifiche necessarie, entro sessanta giorni dal ricevimento; - trasmessa al Consiglio regionale - unitamente alle osservazioni pervenute, alle relative controdeduzioni dell'Ente proponente e alle modifiche apportate dalla Giunta - per l'esame e l'approvazione. 3. Il piano di gestione del Parco è proposto dall'ente gestore è approvato dalla Giunta regionale. 4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili. Art. 20 (14) Piani di settore e regolamenti d'uso dei parchi regionali. 1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, stabilendone i termini e le modalità di approvazione. 2. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale. 3. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio. 4. I piani di settore e i regolamenti d'uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza. Art. 21 (G) Compiti dell'ente gestore. (Giurisprudenza) 1. L'ente gestore del Parco: a) adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del Parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso del Parco; b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco; c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco; d) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui al precedente art. 3; e) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela; f) attua gli interventi previsti nei piani. 2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla Regione: a) (15). b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51. 3. Il Consiglio regionale stabilisce le direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. 4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a: a) piani territoriali di livello sovracomunale e piani urbanistici delle comunità montane; b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale; c) piani agricoli di zona; d) piani delle cave, di cui all'art. 4 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18; e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua; f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell'area del Parco. 5. I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell'ente gestore del Parco, devono essere trasmessi dalla Giunta regionale all'ente stesso per l'espressione del parere di cui al precedente quarto comma. 6. I pareri di competenza dell'ente gestore del Parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della Comunità economica europea nella specifica materia. 7. L'ente gestore del Parco, ai fini dell'elaborazione delle proposte di piano territoriale e di piano di gestione, dei regolamenti d'uso e dei piani attuativi di settore del Parco, nonché ai fini dell'attuazione di specifici interventi e programmi, si avvale anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima. Art. 22 (16) Consorzi per la gestione dei parchi regionali. 1. I consorzi per la gestione dei parchi, ove previsti, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, che ne approva contestualmente lo Statuto. 2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Parco, un Comitato composto dai Sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Province e delle comunità montane indicate dalla legge istitutiva o da loro delegati, per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello Statuto del consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla Giunta regionale. 3. Il Comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un ufficio di presidenza e una segreteria. 4. Il Comitato può avviare l'attività di pianificazione, nelle more dell'approvazione dello Statuto del consorzio, anche richiedendo alla Giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale. 5. Qualora gli enti locali indicati dalla legge istitutiva del Parco non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti nel consorzio per la gestione del Parco, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti di cui all'art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12, concernente la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali (17). 6. I poteri di controllo sostitutivo di cui all'art. 7 della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12, si applicano altresì ai consorzi per la gestione dei parchi nel caso di mancato compimento di atti obbligatori per legge (17). Art. 23 Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi medesimi (18). Capo III Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale (19) Art. 24 Monumenti naturali. 1. I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree di cui all'allegato A della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, i Comuni, le comunità montane e le Province interessate. 2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1:2000, qualora la tutela si estenda anche all'area circostante il monumento. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando altresì l'eventuale area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, nonché l'ente che deve provvedere alle opere di cui al successivo quinto comma. 4. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un Parco o di una riserva naturale sono individuati rispettivamente nei piani di cui ai precedenti artt. 14 e 17. 5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede: - la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio; - l'organismo gestore del Parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un Parco o di una riserva naturale; - il Comune, nei restanti casi. 6. Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più Comuni o più comunità montane, la deliberazione di cui al precedente 2° comma indica l'ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme d'intesa con gli altri enti interessati (20). 7. La Regione può assegnare contributi, ai sensi del successivo art. 40, a favore degli enti di cui al precedente 5° comma, per concorrere alle spese di conservazione, ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche. 8. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui al precedente quarto comma, si applicano anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un Parco o di una riserva naturale le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo. 9. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene può essere acquistato dall'ente gestore, ovvero espropriato per pubblica utilità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in applicazione della legislazione vigente in materia di espropri. 10. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al primo comma e fino all'entrata in vigore della deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste. Art. 25 Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale. 1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell'allegato A della presente legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l'ambiente naturale previste dal precedente art. 7 provvedono: - a promuovere l'analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico; - a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali (21); - a proporre l'individuazione dei monumenti naturali; - a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente; - a proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei Comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime. TITOLO III Sanzioni amministrative Art. 26 Vigilanza. 1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall'azienda regionale delle foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla Provincia, per i territori non montani, ovvero alla Comunità Montana competente per territorio (22). 2. I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi per l'attività di vigilanza, previe opportune intese, anche dei Comuni, del corpo forestale dello Stato e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, singolarmente o in collaborazione fra loro. 3. Previe le necessarie intese, possono essere istituite specifiche strutture del Corpo forestale dello Stato destinate ad operare specificatamente nell'area di ciascun Parco o riserva naturale. 4. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica predispongono, per ciascuno dei parchi e per ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale compresi nel territorio di loro competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere a cura dell'ente organizzatore del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale. 5 (23). Art. 27 Sanzioni amministrative. 1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti: a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione; b) dalle disposizioni di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9; c) su tutto il territorio della Regione, dalle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale (24). 3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) debbono essere osservati nell'ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge - ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 - intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla L.R 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali (25). Art. 28 Danno ambientale con possibilità di ripristino. 1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.000.000. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. 2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. 3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino. 4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. 5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Art. 29 Danno ambientale senza possibilità di ripristino. 1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000, determinato ai sensi del primo comma del precedente art. 28. 2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. 3. In caso di all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. 4. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Art. 30 Danno ambientale di minima entità. 1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000. 2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a lire 50.000. Art. 31 Competenza per l'irrogazione delle sanzioni. 1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge: a) nei parchi regionali, all'ente gestore del Parco (26); b) nelle riserve naturali, all'ente gestore della riserva, alla Provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal precedente art. 13, terzo comma; c) nei monumenti naturali, all'ente che provvede alla loro tutela; d) (27). 2. Restano ferme, per il restante territorio, le competenze dei Comuni e delle amministrazioni provinciali stabilite dall'art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71. 3. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione. 4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l'irrogazione delle medesime; l'autorità competente dispone comunque, ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, decidendone la destinazione. TITOLO IV Altre disposizioni e norme finanziarie Art. 32 Segnaletica. 1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, sono indicati a cura dell'ente gestore con apposite tabelle (28). 2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del Parco con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità. 3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Art. 33 Interventi sostitutivi. 1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, la Giunta regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore. Art. 34 Parchi locali di interesse sovracomunale. 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può riconoscere, su richiesta degli enti locali competenti per territorio, parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale. 2. Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione dei contributi di cui al successivo comma, il Presidente della Giunta regionale l'assessore delegato determina le modalità di pianificazione e di gestione del Parco locale di interesse sovracomunale. 3. Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi per l'acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del Parco (29). Art. 35 Norme per la Provincia di Sondrio. 1. Per il territorio della Provincia di Sondrio, eventuali proposte di modifiche al piano delle aree protette di cui al precedente art. 2 possono essere trasmesse alla Giunta regionale, per la verifica di cui al secondo comma dello stesso art. 2, dal Comitato per il progetto integrato Valtellina di cui all'art. 2 della legge 19 maggio 1980, n. 61 e successive modificazioni. Art. 36 Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono classificate come riserve naturali di interesse regionale le seguenti riserve naturali locali istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58: - "Bosco W.W.F. di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni", nei Comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 9 luglio 1979; - "Valpredina" in Comune di Cenate di Sotto, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 2 dicembre 1982; - "Valli di Sant'Antonio" in Comune di Corteno Golgi, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 1983 n. III/1175. 2. Il Consiglio regionale con propria deliberazione detta, per quanto già non risulti dagli atti istitutivi, le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 12. Art. 37 Biotopi e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33. (Giurisprudenza) 1. I biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del Consiglio regionale sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 ed inclusi nell'allegato A come riserve e monumenti naturali, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti naturali. 2. Le misure di salvaguardia previste dall'art. 5 della predetta legge conservano efficacia fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale delle determinazioni previste ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 12 e del terzo comma del precedente art. 24; tali provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, proposta della Giunta. 3. Ai fini della costituzione di nuove riserve naturali, conservano efficacia gli adempimenti già posti in essere dalla Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33. Art. 38 Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono riconosciuti come parchi locali di interesse sovracomunale per gli effetti di cui al precedente art. 34: - il Parco "Bosco comunale" di Legnano (MI), di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 793 del 23 giugno 1976; - il Parco "1° maggio" di Malnate (VA), di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 794 del 23 giugno 1976; - (30). 2. (30). Art. 38-bis Disposizioni transitorie sui parchi di cintura metropolitana. 1. Viene riconosciuto come Parco di cintura metropolitana il Parco "Nord Milano", istituito con L.R. 11 giugno 1975, n. 78. 2. Il Consorzio "Parco Nord Milano" esercita le funzioni previste dal titolo II, Capo IV della presente legge. 3. Restano fermi gli effetti della legge istitutiva del Parco Nord Milano e successive integrazioni e modifiche, per quanto riguarda la delimitazione dell'area del Parco; restano altresì fermi, fino ad eventuali integrazioni e varianti ai sensi del precedente art. 17, gli effetti del piano del medesimo Parco, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1977, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni speciali di cui alla L.R. 10 agosto 1982, n. 46, che prevede contributi finanziari a favore del Parco Nord Milano (31). Art. 39 Termini per l'istituzione dei parchi naturali. 1. Nell'ambito delle aree classificate a Parco naturale di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime di tutela; le procedure di approvazione delle singole leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura in corso, con le seguenti priorità; - alla data di entrata in vigore della presente legge: Adamello, Adda Nord, Adda Sud, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Monte Barro, Valle del Lambro, Montevecchia e Valle del Curone; - entro il 31 dicembre 1983: Alpi Orobie, Campo dei Fiori, Alto Garda bresciano, Serio, Mincio; - entro il 31 dicembre 1984: Bernina - Disgrazia - Val Masino e Val Codera, Oglio, Grigne. Art. 40 Procedure di spesa. 1. Le domande di contributo di cui alla presente legge devono pervenire alla Giunta regionale - Settore ambiente ed ecologia - entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato delle attività e di un preventivo analitico delle spese previste. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi di cui al primo e secondo comma del successivo art. 41; detto piano determina altresì le iniziative di cui ai precedenti artt. 9, primo e secondo comma, e 10, quarto comma, che la Giunta regionale deve direttamente attuare (32). 3. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui al precedente comma è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Art. 41 Norma finanziaria. (32-bis). Art. 41-bis (33) Contributo annuale. 1. La Regione assegna agli enti gestori dei parchi un contributo annuale per le spese di funzionamento degli enti stessi. 2. Il contributo di cui al precedente primo comma è assegnato agli enti con deliberazione del Consiglio regionale, proposta della Giunta regionale, adottata entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale. 3. Tale contributo è assegnato nella misura massima dell'80% di quella del contributo assegnato nell'anno precedente e può essere integrato con il piano annuale dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 40 della presente legge. Art. 42 Abrogazione di norme. 1. Sono abrogati: a) la L.R. 17 dicembre 1973, n. 58; b) il titolo I e gli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 e gli artt. 1 e 2 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15; c) la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5; d) il titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, l'art. 26 e il primo comma dell'art. 28 della stessa legge, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71, fatti salvi gli impegni economici già assunti; e) la L.R. 11 giugno 1975, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 38 della presente legge (34). Art. 43 Norma di raccordo. 1. Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per quanto riguarda il Parco naturale della Valle del Ticino. 2. L'approvazione del piano territoriale del Parco naturale delle Groane è effettuata secondo le procedure previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 e successive modificazioni. Per tale approvazione il termine di cui all'art. 7, quinto comma delle L.R. 15 aprile 1975, n. 51 è elevato a quattro anni (35). 3. I consorzi dei parchi già istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge - Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco dei Colli di Bergamo - adeguano, entro sei mesi dalla predetta data, il proprio Statuto ai contenuti di cui all'art. 16, primo comma, lett. e) della presente legge. Art. 44 Clausola d'urgenza. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. ALLEGATO A (36) Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale a) Parchi regionali e classificazione: 1) Parco Lombardo della Valle del Ticino (Parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana); 2) Parco delle Groane (Parco forestale e di cintura metropolitana); 3) Parco dei Colli di Bergamo (Parco agricolo e forestale); 4) Parco dell'Adamello (Parco montano e forestale); 5) Parco dell'Adda Nord (Parco fluviale e di cintura metropolitana); 6) Parco dell'Adda Sud (Parco fluviale e agricolo); 7) Parco dell'Alto Garda Bresciano (Parco montano e forestale); 8) Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (Parco forestale); 9) Parco del Campo dei Fiori (Parco forestale e montano); 10) Parco della Valle del Lambro (Parco fluviale e di cintura metropolitana); 11/1) Parco dell'Oglio Nord (Parco fluviale e agricolo) (37); 11/2) Parco dell'Oglio Sud (Parco fluviale e agricolo) (37); 12) Parco del Mincio (Parco fluviale e agricolo); 13) Parco del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera (Parco montano e forestale); 14) Parco delle Grigne (Parco montano); 15) Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (Parco forestale e agricolo); 16/1) Parco delle Orobie Bergamasche (Parco montano e forestale); 16/2) Parco delle Orobie Valtellinesi (Parco montano e forestale); 17) Parco del Monte Barro (Parco montano); 18) Parco del Serio (Parco fluviale e agricolo); 19) Parco di Livigno e della Valdidentro (Parco montano); 20) Parco Nord Milano (Parco di cintura metropolitana); 21) Parco Agricolo Sud Milano (Parco agricolo e di cintura metropolitana); 22) Parco Spina Verde di Como (Parco forestale); 23) Parco della Brughiera (Parco forestale e di cintura metropolitana); 24) Parco San Genesio-Colle Brianza (Parco forestale e agricolo). b) Riserve naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5000) 1) Fontanile Brancaleone (Bergamo) 2) Valle del Freddo (Bergamo) 3) Beschi del Giovetto di Palline (Bergamo-Brescia) 4) Altopiano di Cariadeghe (Brescia) 5) Piramide di Zone (Brescia) 6) Sorgente Funtanì (Brescia) 7) Torbiere d'Iseo (Brescia) 8) Valle di Bondo (Brescia) 9) Fontana del Guercio (Como) 10) Lago di Montorfano (Como) 11) Lago di Piano (Como) 12) Lago di Sartirana (Como) 13) Riva orientale del lago di Alserio (Como) 14) Sasso Malascarpa (Como) 15) Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como-Sondrio) 16) Naviglio di Melotta (Cremona) 17) Complesso morenico di Castellaro Lagusello (Mantova) 18) Isola Boschina (Mantova) 19) Palude di Ostiglia (Mantova) 20) Valli del Mincio (Mantova) 21) Fontanile Nuovo (Milano) 22) Sorgenti della Muzzetta (Milano) 23) Boschetto di Scaldasole (Pavia) 24) Garzaia di Porta Chiossa (Pavia) 25) Garzaia di Villa Biscossi (Pavia) 26) Monte Alpe (Pavia) 27) Marmitte dei Giganti (Sondrio) 28) Paluaccio di Oga (Sondrio) 29) Piramidi di Postalesio (Sondrio) 30) Lago di Biandronno (Varese) 31) Lago di Ganna (Varese) 32) Palude Brabbia (Varese) 33) Adda Morta (Milano-Cremona) 34) Palata Menasciutto (Cremona) 35) Le Bine (Cremona Mantova) 36) Isola Bescone (Mantova) 37) Monticchie (Milano) 38) Garzaia di Acqualunga (Pavia) 39) Garzaia del Bosco Basso (Pavia) 40) Garzaia della Carola (Pavia) 41) Garzaia della Cascina Isola (Pavia) 42) Garzaia della Cascina Notizia (Pavia) 43) Garzaia di Celpenchio (Pavia) 44) Garzaia della Rinalda (Pavia) 45) Garzaia della Roggia Torbida (Pavia) 46) Garzaia di S. Alessandro (Pavia) 47) Garzaia della Verminesca (Pavia) 48) Palude Loja (Pavia) 49) Pian Gembro (Sondrio) 50) Bosco W.W.F. Vanzago (Milano) 51) Valpredina (Bergamo) 52) Valle S. Antonio (Brescia) 53) Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo (Brescia). c) Monumenti naturali: (cartografia in scala 1:2000) 1) Masso di Arenaria rossa del Permico (Bagolino) 2) Il Baluton (Provaglio d'Iseo) 3) Pietra Luna (Bellagio) 4) Pietra Lentina (Bellagio) 5) Pietra Nairola (Blevio) 6) Sasso di Preguda (Valmadrera) 7) Pietra Pendula (Torno) 8) Sass Negher o Sasso Nero (Valmadrera) 9) Sasso di Guidino (Besana Brianza) 10) Preia Buia (Sesto Calende) 11) Sasso Cavallaccio (Ranco) 12) Buco del Frate (Prevalle) 13) Cascate dell'Acqua Fraggia (Piuro). d) Aree di rileva anza ambientale: (cartografia in scala 1:100.000) 1) Alto Lago di Como e Alpi Lepontine 2) Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia 3) Valgrosina - Val Viola 4) Mortirolo - Aprica 5) Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo 6) Angera - Varese 7) Monte Orsa 8) Spina Verde 9) Medio Olona 10) Brughiera Comasca 11) Monte Bisbino - Sasso Gordona 12) Monte Galbiga 13) Triangolo Lariano 14) Moregallo Alpe Alto 15) San Genesio - Colle Brianza 16) Pegorino 17) Isola 18) Resegone 19) Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola 20) Corso Superiore del Fiume Serio 21) Endine - Iseo 22) Corso Superiore del Fiume Oglio 23) Monte Guglielmo 24) Monte Isola 25) Franciacorta 26) Monte Orfano 27) Caffaro - Valle Sabbia 28) Anfiteatro Morenico del Garda 29) Sesia 30) Po 31) Agogna 32) Terdoppio - Arbogna 33) Sud Milano - Medio Lambro 34) Colline di S. Colombano 35) Oltrepò Pavese. e) (38). CARTOGRAFIE (39) (1) B.U. 2 dicembre 1983, n. 48, II suppl. ord. (1/att) Delib.C.R. 20 dicembre 1991, n. V/439, Circ. 9 gennaio 1985, n. 256, D.P.Reg. 4 giugno 1985, n. 228/Ec., Delib.C.R. 20 dicembre 1989, n. IV/1804, Delib.C.R. 5 dicembre 1991, n. V/386, Delib.C.R. 5 dicembre 1991, n. V/387, D.P.Reg. 11 aprile 1994, n. 58563/ttlp, Delib.C.R. 12 ottobre 1994, n. V/1169, Delib.C.R. 13 dicembre 1995, n. VI/134, Delib.C.R. 9 novembre 1994, n. V/1233, Delib.C.R. 9 novembre 1994, n. V/1234 (1/a) Intitolazione modificata dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (2) Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (2/a) Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (2/b) Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (3) Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (3/a) Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (3/b) Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (3/c) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (4) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (5) Intitolazione modificata dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (6) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32, già modificato dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (7) Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (8) Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (9) Intitolazione modificata dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (9/a) Lettera sostituita dall'art. 9 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (10) Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (10/a) Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (11) Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 1988, n. 6 e ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7. Il termine di vigenza del regime di salvaguardia è stato prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 3 per quanto riguarda le proposte di piano territoriale di coordinamento e relative varianti che sono già state trasmesse alla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della citata L.R. 30 gennaio 1998, n. 3. (12) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 1988, n. 6. (12/a) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7, ora sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (13) Intitolazione modificata dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (14) Intitolazione modificata dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (G) L'articolo è stato oggetto di sentenza del TAR di Brescia 40/86 e di sentenza del Consiglio di Stato, VI Sez., 744/21. (15) Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 maggio 1985, n. 57. (16) Intitolazione modificata dall'art. 5 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32 (17) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 5 (18) Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (19) Intitolazione modificata dall'art. 6 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (20) Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (21) Alinea modificato dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (22) Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e modificato dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (23) Ha modificato la L.R. 27 luglio 1977, n. 33. (24) Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (25) Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e modificato dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (26) Lettera sostituita dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (27) Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41, ora abrogata dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (28) Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41 e modificato dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (29) Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (30) Alinea e comma abrogati dall'art. 13 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (31) Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (32) Comma abrogato e sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 5. (33) Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 5. (34) Lettera modificata dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (35) Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 42. (36) Allegato modificato dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (37) Modificato dall'art. 16 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41. (38) Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41, ora abrogata dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. (39) Sono omesse le cartografie integrate con le planimetrie omesse della L.R. 8 novembre 1996, n. 32. |
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